Registrato: Oct 08, 2010 Messaggi: 526 Località: Torino
Inviato: Lun 23 Lug 2012-15:25 pm Oggetto:
Quoto gli ultimi due interventi che volendoli riassumere con due parolepotremmo usare queste: Buon senso.
Per aver buon senso bisogna essere adulti, maturi e prudenti e se si volesse usare il coltellone solo per gioco/prova/test farlo con tutte le cautele del caso per evitare che venga in mente ad un agente di contestare possibili reati.
Questo post si ricollega a tanti altri che periodicamente si leggono e che hanno per oggetto: il set up tipo di una escursione; la lunghezza ideale del coltello; Accetta contro coltellone; il survival nelle nostre terre; every day carry; e tanti altri.
Meditate gente, meditate! _________________ Raffaele
Registrato: Jul 23, 2010 Messaggi: 3153 Località: Treviso - drio el Sil
Inviato: Lun 23 Lug 2012-15:47 pm Oggetto:
Il mio dubbio era che un giustificato motivo autorizza il porto di un coltello.
Bene, se il porto è autorizzato si può portare la lama che si vuole o rapportata al lavoro che si deve eseguire?
Parlo dal punto di vista legislativo. _________________ Sono un viandante, un valicatore di monti...
Non amo le pianure e sembra che
non possa stare a lungo in un luogo.
Qualunque cosa mi riservi il fato o l'esperienza,
sempre dovrò camminare ed ascendere monti.
Non si può vivere che da come si è.
rapportata al lavoro.
ci deve essere, come detto, la giusta proporzione tra l'uso tipico dello strumento e l'uso che si intende fare in quel momento.
per cui, se io ad esempio devo aprire degli imballaggi di cartone, non sono giustificato a portarmi un busse (e nemmeno il coltello da cucina: ho estremizzato grossolanamente per rendere il concetto).
tra l'altro, quanto più vi sarà corrispondenza tra uso tipico e uso concreto e attuale, tanto più sarà facile convincere l'accertatore (o, in seconda istanza, il giudice) della effettiva giustificatezza del porto in quell'occasione.
purtroppo, bisogna prendere atto che l'appassionato di coltelli ha un concetto di proporzione e congruità che è diverso da quello di chi questa passione non condivide. e tuttavia, nel dover prevenire spiacevoli inconvenienti, dobbiamo necessariamente ragionare sulla base di quei diversi e - purtroppo - più restrittivi parametri.
ne viene senz'altro penalizzato il nostro senso estetico ma ci guadagniamo in salute
Non c'è scritto da nessuna parte lunghezza massima consentita di un coltello.. basta che non sia classificata spada... per tagliare pomodori puoi usare un opinel oppure un machete....
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Inviato: Lun 23 Lug 2012-16:07 pm Oggetto:
baiton87 ha scritto:
Non c'è scritto da nessuna parte lunghezza massima consentita di un coltello.. basta che non sia classificata spada... per tagliare pomodori puoi usare un opinel oppure un machete....
Quindi tu utilizzeresti un machete per tagliare un pomodoro? e lo faresti anche in pubblico? _________________ Raffaele
Non ho detto che lo farei.. ho detto che non c'è scritto da nessuna parte che non si può tagliare un pomodoro con un machete.. e ciò che non è vietato per legge è permesso
Non ho detto che lo farei.. ho detto che non c'è scritto da nessuna parte che non si può tagliare un pomodoro con un machete.. e ciò che non è vietato per legge è permesso
il fatto è che proprio la portata del divieto è oggetto di interpretazione, e l'interpretazione comunemente offerta da dottrina e giurisprudenza va in senso restrittivo.
la questione, poi, non è che sia vietato tagliare il pomodoro con il machete; è che il machete è fin troppo per affettare pomodori e a meno che io non mi debba fare largo in una inestricabile giungla di pomodori (che sono una buona fonte di vitamine, BG docet) il pomodoro non mi giustifica il machete.
Lasciando perdere il pomodoro... la legge non distingue una lama da 3 cm da una di 25... a livello normativo e per definizione sono uguali... poi d'accordo ci sono le inerpretazioni ma un'arma impropria è sempre un'arma improrpia... non è un'arma impropria per tagliare i pomodori :-)
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Inviato: Lun 23 Lug 2012-17:03 pm Oggetto:
Caso pratico:
Sei a passo per i monti con un machete al fianco.
Arriva la forestale e ti chiede: "Che ci fa lei con quel machete???"
Risposta: "Ci taglio i pomodori."
E te lo sequestra (come minimo).
Perchè anche se nulla vieta di tagliare i pomodori, sbucciare una mela o pulirsi le unghie con un machete, un conto è aprirsi la strada in una giungla e poi, se avanza tempo, pulirsi le unghie e un conto portarselo per lo scopo di sbucciarsi la mela di merenda.
Quindi solo se hai un motivo apparentemente valido per portarti un certo coltello in quel momento, allora puoi farlo indipendentemente dalla sue dimensioni. _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
Ultima modifica di AndreaE65 il Lun 23 Lug 2012-17:11 pm, modificato 1 volta in totale
Te lo sequestrano? forse ma non a pieno diritto.... ma se invece dei pomodori (con questo vocabolo intendevo lavoro agricolo) dici che ci tagli la legna e ti piace esteticamente più di una roncola?
Registrato: Nov 20, 2007 Messaggi: 2012 Località: Pavia
Inviato: Lun 23 Lug 2012-17:14 pm Oggetto:
baiton87 ha scritto:
Te lo sequestrano? forse ma non a pieno diritto.... ma se invece dei pomodori (con questo vocabolo intendevo lavoro agricolo) dici che ci tagli la legna e ti piace esteticamente più di una roncola?
In tal caso credo che possa passare.
Ma, come hai fatto notare tu, c'è lavoro agricolo e lavoro agricolo. _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
Si ma attenzione io sono della stesssa idea di tutti. a ogni lavoro un attrezzo.. Ma la legge per come è scritta non dice assolutamente nulla a riguardo... ergo agli occhi della legge scritta a parte la differenza tra armi proprie e improprie non fa altre distinzioni.. questa è la verità... poi polizia e forze armate sono composte da esseri umani di cui tanti manco conoscono la lgge sulle lame e agiscono tramite razionalità.. (Tenendo presente che la legge non ammette ignoranza in teoria sono loro a infrangere la legge )
è vero che la legge non distingue tra i 3 e i 25 cm. la legge non dà nemmeno una definizione precisa del giustificato motivo. caratteristica della legge è proprio quella di essere generica, dettata per molti casi, non per singoli casi specifici. è poi compito dei magistrati stabilire se un caso concreto rientri o meno nella generale previsione della norma. quando così non è, "il fatto non costituisce reato".
è quindi la giurisprudenza a definirne (si fà per dire) i contorni, partendo da considerazioni che affondano le radici in un comune sentire che certamente può essere messo in discussione, ma forse non superato alla luce di quello che è lo stile di vita odierno.
ecco dunque che il porto in ambiente urbano è visto con maggior sfavore dell'extraurbano: se passeggio in un centro commerciale difficilmente dovrò costruirmi un firestick o un fischietto di emergenza. magari, se lavoro in un cantiere (per fare un esempio) mi potrà servire un piccolo coltello per fare la punta alla matita, tagliare uno spago, aprirmi un panino. ma per fare tutte queste operazioni basta un vic spartan, una lama di 25 cm è superflua. se è superflua non c'è valido motivo di averla con sè e se non c'è valido (cioè, giustificato) motivo - tenuto conto della pericolosità dell'oggetto (che lo fa considerare arma impropria) - di averla.
stesso percorso logico per i casi di porto fuori città.
capisco le perplessità, a volte a parlare di legge sembra di discutere sul sesso degli angeli e comunque legale non è per forza sinonimo di giusto. d'altro canto, anche la giurisprudenza spesso cambia, arrivando a considerare reato ciò che prima tollerava come lecito o viceversa.
non sono discorsi facili.
mi scuso per la pedanteria.
Registrato: Oct 08, 2010 Messaggi: 526 Località: Torino
Inviato: Lun 23 Lug 2012-17:24 pm Oggetto:
Se continuiamo a parlare di singole fattispecie (funghi, pomodori, ecc) non ne usciamo. Motivo per cui il legislatore ha dato una regola generica: il porto per giustificato motivo.
Tornando alla domanda di Baiton sul fare legna con machete (altra fattispecie) bisogna vedere se sei in grado di dimostrare che stai facendo legna, se la potevi fare e per quale motivo la volevi fare. E anche se riuscissi a dimostrare tutto ciò si porrebbe il problema che esistono attrezzi più idonei (non al parere del giudice) all'uso consolidato dalle consuetudini locali: accette, roncole, asce, motoseghe. Il mero piacere e gusto personale, data la giurisprudenza restrittiva, a nulla giova. Ergo, ci si potrebbe (condizionale è d'obbligo in questa materia) trovare nei guai.
In questi casi è molto più prudente essere onesti con chi ci chiede spiegazioni e magari confessare anche il fine ludico del nostro attrezzo e mai essere saccenti adducendo che non è scritto da nessuna parte che non si può fare legna con un machete. Non sottovalutiamo mai l'umanità degli agenti sia nel bene che nel male. _________________ Raffaele
e scusate ancora ma...
tra l'altro, il regime giuridico del coltello è tale poichè rientrante nella categoria degli "strumenti da punta e da taglio".
strumento da punta è anche il cacciavite dell'elettricista o il succhiello (non fate i maliziosi :joy: ) del falegname.
se sono nella cassetta degli attrezzi mentre si recano al lavoro è un conto; se li hanno in tasca durante la passeggiata in centro è altra roba...
è vero che la legge non distingue tra i 3 e i 25 cm. la legge non dà nemmeno una definizione precisa del giustificato motivo. caratteristica della legge è proprio quella di essere generica, dettata per molti casi, non per singoli casi specifici. è poi compito dei magistrati stabilire se un caso concreto rientri o meno nella generale previsione della norma. quando così non è, "il fatto non costituisce reato".
è quindi la giurisprudenza a definirne (si fà per dire) i contorni, partendo da considerazioni che affondano le radici in un comune sentire che certamente può essere messo in discussione, ma forse non superato alla luce di quello che è lo stile di vita odierno.
ecco dunque che il porto in ambiente urbano è visto con maggior sfavore dell'extraurbano: se passeggio in un centro commerciale difficilmente dovrò costruirmi un firestick o un fischietto di emergenza. magari, se lavoro in un cantiere (per fare un esempio) mi potrà servire un piccolo coltello per fare la punta alla matita, tagliare uno spago, aprirmi un panino. ma per fare tutte queste operazioni basta un vic spartan, una lama di 25 cm è superflua. se è superflua non c'è valido motivo di averla con sè e se non c'è valido (cioè, giustificato) motivo - tenuto conto della pericolosità dell'oggetto (che lo fa considerare arma impropria) - di averla.
stesso percorso logico per i casi di porto fuori città.
capisco le perplessità, a volte a parlare di legge sembra di discutere sul sesso degli angeli e comunque legale non è per forza sinonimo di giusto. d'altro canto, anche la giurisprudenza spesso cambia, arrivando a considerare reato ciò che prima tollerava come lecito o viceversa.
non sono discorsi facili.
mi scuso per la pedanteria.
e va bene su questo sono d'accordo con te... Però in teoria la legge in genere specifica tutti i casi di reato.... il furtom l'omicidio... sono descritti in maniera generica ma il risultato finale è sempre quello... sulle lame ci sono buchi normativi....
Te lo sequestrano? forse ma non a pieno diritto.... ma se invece dei pomodori (con questo vocabolo intendevo lavoro agricolo) dici che ci tagli la legna e ti piace esteticamente più di una roncola?
In tal caso credo che possa passare.
Ma, come hai fatto notare tu, c'è lavoro agricolo e lavoro agricolo.
riguardo il fare legna direi che c'è congruità tra strumento e uso che se ne vuol fare. stiamo attenti, però, a che il fare legna in quella determinata situazione sia attività lecita (ad esempio se mi trovo in un parco, in una riserva ecc. potrei avere dei problemi)
Se continuiamo a parlare di singole fattispecie (funghi, pomodori, ecc) non ne usciamo. Motivo per cui il legislatore ha dato una regola generica: il porto per giustificato motivo.
Tornando alla domanda di Baiton sul fare legna con machete (altra fattispecie) bisogna vedere se sei in grado di dimostrare che stai facendo legna, se la potevi fare e per quale motivo la volevi fare. E anche se riuscissi a dimostrare tutto ciò si porrebbe il problema che esistono attrezzi più idonei (non al parere del giudice) all'uso consolidato dalle consuetudini locali: accette, roncole, asce, motoseghe. Il mero piacere e gusto personale, data la giurisprudenza restrittiva, a nulla giova. Ergo, ci si potrebbe (condizionale è d'obbligo in questa materia) trovare nei guai.
In questi casi è molto più prudente essere onesti con chi ci chiede spiegazioni e magari confessare anche il fine ludico del nostro attrezzo e mai essere saccenti adducendo che non è scritto da nessuna parte che non si può fare legna con un machete. Non sottovalutiamo mai l'umanità degli agenti sia nel bene che nel male.
Ma si questo è evidente... ed evidente è anche la consuetudine.. ma in inghilterra la consuetudine diviene legge in italia no se non passa per roma... alla fine il bandolo della matassa è più o meno ingrovigliato a seconda del personaggio che incontri.
è vero che la legge non distingue tra i 3 e i 25 cm. la legge non dà nemmeno una definizione precisa del giustificato motivo. caratteristica della legge è proprio quella di essere generica, dettata per molti casi, non per singoli casi specifici. è poi compito dei magistrati stabilire se un caso concreto rientri o meno nella generale previsione della norma. quando così non è, "il fatto non costituisce reato".
è quindi la giurisprudenza a definirne (si fà per dire) i contorni, partendo da considerazioni che affondano le radici in un comune sentire che certamente può essere messo in discussione, ma forse non superato alla luce di quello che è lo stile di vita odierno.
ecco dunque che il porto in ambiente urbano è visto con maggior sfavore dell'extraurbano: se passeggio in un centro commerciale difficilmente dovrò costruirmi un firestick o un fischietto di emergenza. magari, se lavoro in un cantiere (per fare un esempio) mi potrà servire un piccolo coltello per fare la punta alla matita, tagliare uno spago, aprirmi un panino. ma per fare tutte queste operazioni basta un vic spartan, una lama di 25 cm è superflua. se è superflua non c'è valido motivo di averla con sè e se non c'è valido (cioè, giustificato) motivo - tenuto conto della pericolosità dell'oggetto (che lo fa considerare arma impropria) - di averla.
stesso percorso logico per i casi di porto fuori città.
capisco le perplessità, a volte a parlare di legge sembra di discutere sul sesso degli angeli e comunque legale non è per forza sinonimo di giusto. d'altro canto, anche la giurisprudenza spesso cambia, arrivando a considerare reato ciò che prima tollerava come lecito o viceversa.
non sono discorsi facili.
mi scuso per la pedanteria.
e va bene su questo sono d'accordo con te... Però in teoria la legge in genere specifica tutti i casi di reato.... il furtom l'omicidio... sono descritti in maniera generica ma il risultato finale è sempre quello... sulle lame ci sono buchi normativi....
guarda, in realtà i buchi normativi sono non più che in altre materie.
se ci si pensa, anche il concetto di omicidio viene descritto dalla norma come il "cagionare la morte di un uomo". ma cosa cagiona la morte di un uomo? in quanti modi si può uccidere? ci rientra di tutto e di più.
e potrei estendere il discorso a tutte le norme incriminatrici del codice penale (es.: la truffa, oppure l'appropriazione indebita).
da un certo punto di vista è anche un bene che sia così: la norma penale ha lo scopo non solo di reprimere, ma anche di prevenire. se il legislatore, anzichè dire "gli strumenti da taglio etc etc" dicesse "il tale coltello è vietato" (la sto facendo grossolana), allora non riuscirebbe nel suo intento preventivo rispetto al malintenzionato che se ne va in giro con un coccio affilato per scopi ignobili.
Registrato: May 08, 2006 Messaggi: 2332 Località: Lombardia
Inviato: Lun 23 Lug 2012-18:26 pm Oggetto:
Sile86 ha scritto:
Il mio dubbio era che un giustificato motivo autorizza il porto di un coltello.
Bene, se il porto è autorizzato si può portare la lama che si vuole o rapportata al lavoro che si deve eseguire?
Parlo dal punto di vista legislativo.
Legge 110/1975
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, [...] strumenti da punta o da taglio atti ad offendere [...] nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma [...] chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Di fatto: in prima battuta la decisione del fermo sta alla discrezione dell'agente di polizia giudiziaria, che valuta se il porto sia giustificato o meno date le circostanze; successivamente deciderà il giudice.
Prudenzialmente conviene che lo strumento utilizzato ("portato") sia direttamente correlabile all'attività svolta: una roncolina o un coltello per cogliere funghi, se si va a funghi un accetta se si ha intenzione di far legna, ove sia consentito; e così via.
Poi se uno vuole complicarsi la vita, e tagliare rami con un pugnale (pure affilato da un lato solo), o raccogliere funghi con una scure... affari suoi, ma tenga conto che sarà piuttosto difficile dimostrare la sua innocenza nel caso di un eventuale incontro con i carabinieri o la forestale! _________________ Il fu Moderatore Permaloso
sono brutti tempi per i coltelli,anche nel trasporto in baule.presto ci sarà la nuova legge che vieterà qualsiasi tipo di lama,al di fuori dell'abitazione.........saluti
Secondo me si sta facendo un pochino di confusione. Bisogna stare attenti a dare informazioni esatte che non possano essere fraintese, soprattutto quando si parla di argomenti così delicati...
Registrato: Nov 20, 2007 Messaggi: 2012 Località: Pavia
Inviato: Ven 27 Lug 2012-11:36 am Oggetto:
marioks ha scritto:
Secondo me si sta facendo un pochino di confusione. Bisogna stare attenti a dare informazioni esatte che non possano essere fraintese, soprattutto quando si parla di argomenti così delicati...
Cioè? _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
soprattutto nelle considerazioni finali:
"I coltelli (tutti, di qualsiasi misura) possono essere portati per "giustificato motivo".
Il cacciatore è, per legge, in situazione di giustificato motivo dal momento in cui parte da casa a quando vi ritorna. Però non può salire in corriere o in treno con un fiero coltello alla cintura! Meglio se lo tiene nel sacco da montagna o nascosto.
In tutti gli altri casi bisogna trovarsi in una situazione in cui sia dimostrabile che si è portato o si sta portando il coltello per uno scopo preciso: cercatore di funghi per tagliare i funghi, escursionista o campeggiatore per le necessità di campagna, artigiano per lavori attinenti al suo mestiere, ecc.
Non è considerato valido il motivo generico: perché lo uso per fare la punta alla matita e per pulirmi le unghie!
Non è valido il motivo di difesa perché la legge vuole proprio evitare che si porti il coltello per bucare la pelle altrui.
Si può sempre trasportare il coltello impacchettato (anche se si può ferire una persona senza aprire il pacchetto!).
Chi porta il coltello è meglio quindi che abbia una scusa sempre bell'e pronta del tipo: vado nel giardino del mio amico a tagliare un ramo!"
Nell'ultima frase aggiungerei che più che "scusa" bisogna avere un "giustificato motivo" comprovabile che regga anche ad un confronto a livello giuridico, nel senso che buttare una scusa al momento del controllo non è che sia una giustificazione valida, se non è chiaro ed esplicito che il porto sia funzionale ad uno specifico (e legale) motivo!
Per il resto, pur non avendo letto attentamente tutti i post, ho notato una certa imprecisione nell'uso della terminologia e nella specificità dell'argomento che potrebbero portare taluno in errore sulle possibili conseguenze che avrebbe un'azione prevista esplicitamente dalla legislazione corrente come reato: "Porto di armi od oggetti atti ad offendere". Riporto il testo dell'art. Art. 4 della Legge n. 110/1975 relativo alla contravvenzione in questione:
"Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso."
Comunque io la vedo dura che il giudice la butti sul penale.
Qual'è un possibile caso in cui secondo voi il giudice la butta sul penale?
Altro che, per il possesso di armi (come sono i coltelli), senza porto d'armi, c' è il processo per direttissima.
Ecco a cosa mi riferivo...
Per Romeus: Il giudice non butta nulla su niente, stiamo parlando a prescindere di un reato penale, mica si sceglie come al supermercato.
Per Walrus: i coltelli non sono giuridicamente per forza armi, ma di sicuro sono strumenti atti ad offendere. Non confondiamoci, perchè si configurano due differenti tipologie di reato (art 4 L 110/75, art 699 cp). Inoltre, qualora si parliad esempio di pugnali, e quindi oggetti catalogati sicuramente come armi, avere o non avere il porto d'armi non cambia la situazione, perchè sono armi per cui non è comunque prevista alcuna licenza, e non è mai possibile il porto; conseguenzialmente si configura il reato previsto dal secondo comma dell'art 699 cp.
Inoltre in questo forum si parlava di porto, non di detenzione (possesso) di strumenti atti ad offendere, che sono due cose ben diverse (art. 697 cp, detenzione abusiva di armi).
Infine il giudizio direttissimo è semplicemente un rito speciale, previsto dal codice di procedura penale, in cui manca l'udienza preliminare e tutta la fase predibattimentale. La legge prevede, per il pubblico ministero, LA POSSIBILITA' di ricorrere a tale rito nei casi di reati concernenti armi ed esplosivi Ma è una cosa abbastanza ovvia, visto che tali reati sono abbastanza palesi...
In giurisprudenza ogni parola ha un suo preciso significato, che può fare la differenza tra colpevole o innocente..
... avere o non avere il porto d'armi non cambia la situazione, perchè sono armi per cui non è comunque prevista alcuna licenza, e non è mai possibile il porto; conseguenzialmente si configura il reato previsto dal secondo comma dell'art 699 cp.
Quindi anche con il porto d'armi, non posso uscire di casa cone nessun tipo di coltello?
Ho capito bene? _________________ no pain no gain
... avere o non avere il porto d'armi non cambia la situazione, perchè sono armi per cui non è comunque prevista alcuna licenza, e non è mai possibile il porto; conseguenzialmente si configura il reato previsto dal secondo comma dell'art 699 cp.
Quindi anche con il porto d'armi, non posso uscire di casa cone nessun tipo di coltello?
Ho capito bene?
Non mi sembra di aver scritto questo...
Cerco di esprimere meglio il concetto.
il legislatore ha dato una definizione giuridica di armi che, per chiarezza riporto:
- Art. 30 tulps
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
- Art. 45 regolamento di esecuzione del TULPS
sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Stabilto questo, a norma dell'art. Art. 42tulps, "Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65."
Quindi, ricapitolando, il porto d'armi (licenza) è disponibile solo per le armi di cui all'art 42 del TULPS, e basta! Non è prevista nessuna licenza per "gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili" (Art. 45 reg. di esec. TULPS), catalogati giuridicamente come armi ma che non possono in nessun modo essere "portati" legalmente in giro.
Ma attenzione! Questo non significa che in generale i coltelli siano armi! tolte le tipologie specifiche (come i pugnali), in generale i coltelli sono considerati "STRUMENTI ATTI A OFFENDERE", perchè costruiti per altri scopi ma funzionali per l'offesa alla persona (comma II art. 45 reg. esec. TULPS)(e qui ci ricolleghiamo all'argomento di questo forum). Questi, in quanto "strumenti atti ad offendere" possono essere "portati" fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, solo con giustificato motivo che, come ho detto in precedenza, deve essere comprovabile.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
No....purtroppo non esiste come già detto,nessun porto per i coltelli,di qualsiasi tipo.Una guardia giurata può avere addosso,anche fuori servizio,una 45,una 357magnum e una 9x21,ma non un hide folder,tanto per intenderci.........
Una legge veramente assurda. _________________ no pain no gain
Registrato: Oct 26, 2011 Messaggi: 892 Località: Mira - VE
Inviato: Mar 31 Lug 2012-8:31 am Oggetto:
Sono andato più volte a parlare in questura di queste cose e il sunto di tutte le mie visite è questo:
Se port un coltello fuori casa dipende la meta, ovvero se si va a fare escursioni in montagna si può portare (senza specificare dimensioni) ma anche qui se vieni fermato ovviamente devi essere in direzione montagna con la vettura (non a Milano centro, che da casa mia non è di strada...) ed in abbigliamento adeguato, ovvero sportivo e non giacca e cravatta.
Questo è quanto _________________ SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Registrato: Nov 20, 2007 Messaggi: 2012 Località: Pavia
Inviato: Mar 31 Lug 2012-9:03 am Oggetto:
baffone ha scritto:
Sono andato più volte a parlare in questura di queste cose e il sunto di tutte le mie visite è questo:
Se port un coltello fuori casa dipende la meta, ovvero se si va a fare escursioni in montagna si può portare (senza specificare dimensioni) ma anche qui se vieni fermato ovviamente devi essere in direzione montagna con la vettura (non a Milano centro, che da casa mia non è di strada...) ed in abbigliamento adeguato, ovvero sportivo e non giacca e cravatta.
Questo è quanto
Eppure, se non ricordo male, mi pare che nel giustificato motivo rientri anche il porto al bar (ad esempio) di ritorno magari da una battuta di caccia. _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
Eppure, se non ricordo male, mi pare che nel giustificato motivo rientri anche il porto al bar (ad esempio) di ritorno magari da una battuta di caccia.
Se sei a piedi, altrimenti il coltello lo puoi anche lasciare in macchina o nel pick up. _________________ no pain no gain
Registrato: Oct 26, 2011 Messaggi: 892 Località: Mira - VE
Inviato: Mar 31 Lug 2012-9:07 am Oggetto:
AndreaE65 ha scritto:
baffone ha scritto:
Sono andato più volte a parlare in questura di queste cose e il sunto di tutte le mie visite è questo:
Se port un coltello fuori casa dipende la meta, ovvero se si va a fare escursioni in montagna si può portare (senza specificare dimensioni) ma anche qui se vieni fermato ovviamente devi essere in direzione montagna con la vettura (non a Milano centro, che da casa mia non è di strada...) ed in abbigliamento adeguato, ovvero sportivo e non giacca e cravatta.
Questo è quanto
Eppure, se non ricordo male, mi pare che nel giustificato motivo rientri anche il porto al bar (ad esempio) di ritorno magari da una battuta di caccia.
Avendo una macchina però credo sia obbligatorio lasciarcelo dentro _________________ SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Sono andato più volte a parlare in questura di queste cose e il sunto di tutte le mie visite è questo:
Se port un coltello fuori casa dipende la meta, ovvero se si va a fare escursioni in montagna si può portare (senza specificare dimensioni) ma anche qui se vieni fermato ovviamente devi essere in direzione montagna con la vettura (non a Milano centro, che da casa mia non è di strada...) ed in abbigliamento adeguato, ovvero sportivo e non giacca e cravatta.
Questo è quanto
Eppure, se non ricordo male, mi pare che nel giustificato motivo rientri anche il porto al bar (ad esempio) di ritorno magari da una battuta di caccia.
Registrato: Nov 20, 2007 Messaggi: 2012 Località: Pavia
Inviato: Mar 31 Lug 2012-9:13 am Oggetto:
Non ricordo esattamente cosa diceva l'articolo.
Effettivamente avete ragione, ma anche per il coltello in auto serve il giustificato motivo: provate a farvi fermare con un coltello in auto metre andate al cinema ... _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
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Inviato: Mar 31 Lug 2012-9:24 am Oggetto:
Ho trovato questo, proprio qui sul sito di Collini sotto la voce "Normative in vigore":
18)Cass., VI, 22/12/1989, n. 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dellart. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare allonere della prova incombente sullimputato.
Massima non condivisibile perché nella maggior parte dei casi comporterebbe una probatio diabolica. Sono le circostanze di fatto che debbono rendere credibile o verosimile la dichiarazione dellimputato circa il motivo per cui porta lo strumento atto ad offendere e di più non si può richiedere. Se limputato, ad esempio, viene fermato con un coltello nellabitato e afferma che sta recandosi in campagna, quale prova può mai fornire delle sue intenzioni? Se egli è vestito da campagna ed è giorno, sarà credibile; se ha un vestito da ballo ed è notte, non sarà credibile, ma di più non può umanamente pretendersi.
19)Cass., I, 15/01/1987, n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nelluso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, allassenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui allart. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.
Massima importante che chiarisce il concetto di giustificato motivo.
20) Cass., I, 19/12/1985, n. 12244. In tema di porto di armi improprie, il fine di suicidio non esclude lipotesi contravvenzionale di cui allart. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, dovendosi identificare il motivo giustificativo del porto di tali armi soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate (fattispecie relativa a porto ingiustificato di coltello da cucina).
Massima errata e che fa ricordare Fantozzi quando dice ma come è umano lei!. Non esistono infatti motivi buoni e cattivi che il giudice debba valutare sotto un profilo morale, ma solo motivi illeciti e motivi leciti; chi porta un coltello per suicidarsi prova in modo indiscutibile che egli non intende usare larma per motivi illeciti (aggressione, danneggiamento, bracconaggio) e quindi il motivo è senza dubbio giustificato.E preoccupante vedere come in tre gradi di giudizio nessun giudice si sia posto il problema se un povero diavolo in stato depressivo, sia da ritenere capace di intendere che egli sta portando un coltello da cucina senza un buon motivo!
Allucinante il punto 20 _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
Sono andato più volte a parlare in questura di queste cose e il sunto di tutte le mie visite è questo:
Se port un coltello fuori casa dipende la meta, ovvero se si va a fare escursioni in montagna si può portare (senza specificare dimensioni) ma anche qui se vieni fermato ovviamente devi essere in direzione montagna con la vettura (non a Milano centro, che da casa mia non è di strada...) ed in abbigliamento adeguato, ovvero sportivo e non giacca e cravatta.
Questo è quanto
Eppure, se non ricordo male, mi pare che nel giustificato motivo rientri anche il porto al bar (ad esempio) di ritorno magari da una battuta di caccia.
Registrato: Nov 20, 2007 Messaggi: 2012 Località: Pavia
Inviato: Mer 01 Ago 2012-9:16 am Oggetto:
baiton87 ha scritto:
walrus ha scritto:
Sì ma come già detto da qualcuno (non ricordo chi), prima che perquisiscano una macchina, devi averla fatta grossa.
devono avere mandato di perquisizione o beccarti sul fatto per viloare la privacy dell'auto che risulta pari al domicilio..
Anche ad una frontiera?
Perchè a me hanno dato un'occhiata al bagagliaio, dopo avermi chiesto il permesso, ovviamente.
Non avendo nulla da nascondere ho acconsentito (non avevo coltelli).
Probabilmente, se avessi negato il permesso e avessero avuto voglia avrebbero potuto richiedere un mandato. _________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
Sì ma come già detto da qualcuno (non ricordo chi), prima che perquisiscano una macchina, devi averla fatta grossa.
devono avere mandato di perquisizione o beccarti sul fatto per viloare la privacy dell'auto che risulta pari al domicilio..
Anche ad una frontiera?
Perchè a me hanno dato un'occhiata al bagagliaio, dopo avermi chiesto il permesso, ovviamente.
Non avendo nulla da nascondere ho acconsentito (non avevo coltelli).
Probabilmente, se avessi negato il permesso e avessero avuto voglia avrebbero potuto richiedere un mandato.
In frontiera non lo so.. in teoria è la stessa cosa... devono avere un mandato.. se neghi il permesso dipende da chi hai di fronte ma non essendomi mai suìccesso non mi sbilancio.. invece all'esterno di un locale mi hanno chiesto il permesso e io ho detto di no a meno che non mi dicessero un buon motivo.. e non me l'hanno dato
Registrato: Nov 20, 2007 Messaggi: 2012 Località: Pavia
Inviato: Mer 01 Ago 2012-13:10 pm Oggetto:
SOTTOCOPERTURA ha scritto:
baiton87 ha scritto:
SOTTOCOPERTURA ha scritto:
AndreaE65 ha scritto:
baffone ha scritto:
Sono andato più volte a parlare in questura di queste cose e il sunto di tutte le mie visite è questo:
Se port un coltello fuori casa dipende la meta, ovvero se si va a fare escursioni in montagna si può portare (senza specificare dimensioni) ma anche qui se vieni fermato ovviamente devi essere in direzione montagna con la vettura (non a Milano centro, che da casa mia non è di strada...) ed in abbigliamento adeguato, ovvero sportivo e non giacca e cravatta.
Questo è quanto
Eppure, se non ricordo male, mi pare che nel giustificato motivo rientri anche il porto al bar (ad esempio) di ritorno magari da una battuta di caccia.
Penso era una battuta......
No no curtor c'è stata una sentenza in proposito
Allora fantastico....sarebbe propio come capitava a mio nonno,che dopo una giornata in valle a fare legna,la sera al ritorno si fermava in osteria con machete,falcetto e altro addosso..........però mi sà che se provo io ,magari con uno zt....mi portano in villeggiatura.. Il resto è tutto molto vago...esiste il porto e il trasporto....se poi uno è in giacca e cravatta o in pigiama ,questa è libera interpretazione...
AndreaE65 già ha scritto:
9)Cass., I, 15/01/1987, n. 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nelluso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, allassenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui allart. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.
Massima importante che chiarisce il concetto di giustificato motivo.
_________________ Non mi aprire senza ragione, non mi riporre senza onore.
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