Inviato: Dom 25 Mag 2008-12:46 pm Oggetto: [INFO - LEGGE] Spade e Coltelli su www.poliziadistato.it
Abbiamo trovato delle FAQ interessanti sul forum della Polizia di Stato www.poliziadistato.it che potrebbe essere utile a tutti voi:
Domanda n. 91: Per fini sportivi posseggo 4 spade Katana giapponesi ed alcuni coltelli. Come è regolamentata la detenzione di queste armi? Posso trasportarle per recarmi nelle palestre dove svolgo esibizioni di arti marziali?
Risposta: Le spade (se affilate) sono armi proprie da punta e taglio, e come tali vi è lobbligo, ai sensi dellart. 38 del T.U.L.P.S., di denunciarne la detenzione. Sono invece coltelli gli strumenti da taglio dotati di un solo filo tagliente, la cui destinazione naturale non è loffesa alla persona: se quelli da lei posseduti rispondono a questi requisiti, non vi è lobbligo di denunciarli. Per le spade è normalmente vietato il porto fuori dallabitazione, mentre per i coltelli esso può essere consentito solo per giustificato motivo (in relazione alle circostanze di tempo e luogo). Il trasporto delle spade è consentito previa presentazione del relativo avviso al Questore, ai sensi dellart. 34 del T.U.L.P.S. e dellart. 50 del Regolamento.
Domanda n. 93: Sono titolare di una licenza di porto di fucile e vorrei acquistare, importandole dallestero, spade decorative (anche affilate). Esistono limitazioni al riguardo?
Risposta: Le spade sono armi proprie da punta e taglio che il titolare di una licenza di polizia in materia di armi potrebbe, senza problemi, acquistare in Italia. Per quanto riguarda, però limportazione, tenga presente che lart. 49 del Reg. del T.U.L.P.S. vieta lintroduzione sul territorio di armi per le quali non è consentito il porto (e le spade ricadono tra queste). Tale divieto, tuttavia, può essere superato per comprovate ragioni di studio con apposita licenza di importazione rilasciata dal Questore.
Domanda n. 121: Sono un appassionato e collezionista di coltelli. Vorrei sapere quando vi è lobbligo di denunciarli?
Risposta: La legge, in particolare lart. 38 del T.U.L.P.S., pone lobbligo di denunciare le armi. Per armi si debbono intendere quelle proprie, comprese quelle da punta e taglio. I coltelli non rientrano in questa categoria poiché, per espressa previsione di legge (art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S.), essi sono definiti strumenti atti ad offendere o armi improprie. Lobbligo di denuncia vige, invece, per armi quali i coltelli a scatto, i pugnali, gli stiletti, e le baionette, che si differenziano dai coltelli, oltre che per la loro naturale destinazione duso (offesa alla persona), per la presenza del doppio filo tagliente. Tali armi possono essere acquistate solamente da titolari di licenze di polizia, debbono essere vendute da soggetti autorizzati (armerie) e denunciate secondo le modalità indicate dal citato art. 38.
Domanda n. 165: Avrei intenzione di iniziare una collezione di baionette della II guerra mondiale. Occorre qualche licenza particolare ?
Risposta: Le baionette rientrano, senza dubbio, tra le armi proprie da punta e taglio, di cui allart. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S., per cui, in base a quanto previsto dallart. 35, comma 4° del predetto T.U., esse non possono essere vendute a chi non sia in grado di esibire un porto darmi o un nulla osta. Successivamente allacquisto vi è lobbligo della denuncia ai sensi dellart. 38 del T.U.L.P.S.. Non vi sono limiti al numero di pezzi detenibili e, pertanto, non è necessario richiedere alcuna licenza di collezione. _________________
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