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[INFO - LEGGE] Spade e Coltelli su www.poliziadistato.it
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davide
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MessaggioInviato: Dom 25 Mag 2008-12:46 pm    Oggetto: [INFO - LEGGE] Spade e Coltelli su www.poliziadistato.it Rispondi con citazione

Abbiamo trovato delle FAQ interessanti sul forum della Polizia di Stato www.poliziadistato.it che potrebbe essere utile a tutti voi:



Domanda n. 91: Per fini sportivi posseggo 4 spade “Katana” giapponesi ed alcuni coltelli. Come è regolamentata la detenzione di queste armi? Posso trasportarle per recarmi nelle palestre dove svolgo esibizioni di arti marziali?

Risposta: Le spade (se affilate) sono armi proprie da punta e taglio, e come tali vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S., di denunciarne la detenzione. Sono invece coltelli gli strumenti da taglio dotati di un solo filo tagliente, la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona: se quelli da lei posseduti rispondono a questi requisiti, non vi è l’obbligo di denunciarli. Per le spade è normalmente vietato il porto fuori dall’abitazione, mentre per i coltelli esso può essere consentito solo per giustificato motivo (in relazione alle circostanze di tempo e luogo). Il trasporto delle spade è consentito previa presentazione del relativo avviso al Questore, ai sensi dell’art. 34 del T.U.L.P.S. e dell’art. 50 del Regolamento.



Domanda n. 93: Sono titolare di una licenza di porto di fucile e vorrei acquistare, importandole dall’estero, spade decorative (anche affilate). Esistono limitazioni al riguardo?

Risposta: Le spade sono armi proprie da punta e taglio che il titolare di una licenza di polizia in materia di armi potrebbe, senza problemi, acquistare in Italia. Per quanto riguarda, però l’importazione, tenga presente che l’art. 49 del Reg. del T.U.L.P.S. vieta l’introduzione sul territorio di armi per le quali non è consentito il porto (e le spade ricadono tra queste). Tale divieto, tuttavia, può essere superato per comprovate ragioni di studio con apposita licenza di importazione rilasciata dal Questore.



Domanda n. 121: Sono un appassionato e collezionista di coltelli. Vorrei sapere quando vi è l’obbligo di denunciarli?

Risposta: La legge, in particolare l’art. 38 del T.U.L.P.S., pone l’obbligo di denunciare le armi. Per armi si debbono intendere quelle “proprie”, comprese quelle da punta e taglio. I coltelli non rientrano in questa categoria poiché, per espressa previsione di legge (art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S.), essi sono definiti “strumenti atti ad offendere” o armi improprie. L’obbligo di denuncia vige, invece, per armi quali i coltelli a scatto, i pugnali, gli stiletti, e le baionette, che si differenziano dai coltelli, oltre che per la loro naturale destinazione d’uso (offesa alla persona), per la presenza del doppio filo tagliente. Tali armi possono essere acquistate solamente da titolari di licenze di polizia, debbono essere vendute da soggetti autorizzati (armerie) e denunciate secondo le modalità indicate dal citato art. 38.



Domanda n. 165: Avrei intenzione di iniziare una collezione di baionette della II guerra mondiale. Occorre qualche licenza particolare ?

Risposta: Le baionette rientrano, senza dubbio, tra le armi proprie da punta e taglio, di cui all’art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S., per cui, in base a quanto previsto dall’art. 35, comma 4° del predetto T.U., esse non possono essere vendute a chi non sia in grado di esibire un porto d’armi o un nulla osta. Successivamente all’acquisto vi è l’obbligo della denuncia ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S.. Non vi sono limiti al numero di pezzi detenibili e, pertanto, non è necessario richiedere alcuna licenza di collezione.
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