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Coltelleria Collini :: Guarda l'argomento - Legittima difesa - Aspetti Legali
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Legittima difesa - Aspetti Legali
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Frate Gaudenzio
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:01 pm    Oggetto: Legittima difesa - Aspetti Legali Rispondi con citazione

Per chiarire dubbi sull'interpretazione della legge in materia di legittima difesa, espongo di seguito (con brevi commenti ed esempi) alcuni articoli del Codice Penale relativi ai reati contro la persona.

Art. 52 – DIFESA LEGITTIMA - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.

L’articolo in esame prevede l’impunibilità di un soggetto che reagendo ha provocato una lesione lieve, una lesione permanente o addirittura la morte di un individuo. Perché si tratti di legittima difesa occorre esaminare attentamente quanto specificato nell’art.52. Innanzitutto la reazione deve risultare necessaria per salvare il diritto minacciato (vita, incolumità, proprietà, onore e riservatezza). In secondo luogo il pericolo deve essere attuale, non futuro o già esaurito, e quindi incombente nel momento in cui la lesione è in corso. Bisogna considerare poi il caso dell’offesa ingiusta, che può consistere in una minaccia o in un’omissione (p.e. Tizio impedisce a Caio di entrare nella sua abitazione mettendosi davanti all’ingresso). Quindi l’offesa deve ledere un diritto altrui, essere ingiusta e rappresentare un pericolo attuale. Ci si chiede se si possa parlare di legittima difesa nel caso in cui il soggetto aveva la possibilità di evitare l’offesa con la fuga. Per la giurisprudenza il problema va risolto in base al criterio del bilanciamento degli interessi, per cui il soggetto non è tenuto a fuggire quando la fuga esporrebbe i sui beni personali o di terzi a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all’aggressore difendendosi. Di recente la Corte di Cassazione ha precisato che non è configurabile la legittima difesa qualora il soggetto abbia avuto la possibilità di fuggire e quindi di allontanarsi dall’aggressore senza disonore o pregiudizio. In ultima analisi occorre valutare la proporzione tra difesa e offesa. Ciò significa che l’azione difensiva è giustificabile solo quando non vi è disparità tra la forza impiegata da chi arreca l’offesa e chi si difende o protegge gli altri. Il giudizio di proporzione va formulato non solo con riguardo al rapporto tra mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e mezzi offensivi, ma anche con riguardo alla proporzione tra male minacciato e male inflitto (principio del bilanciamento degli interessi). La proporzionalità esiste se il male provocato dall’aggredito risulta essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subìto.

Riepilogando:

1)La reazione deve essere necessaria
2)Il pericolo deve essere attuale (non già esaurito o futuro, altrimenti si configura la vedetta)
3)L’offesa deve essere ingiusta
4)Deve sussistere la proporzione tra difesa e offesa

Art. 54 – STATO DI NECESSITA’- Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Quest’articolo è un’integrazione dell’art. 52 e può essere letto così: colui che si trova di fronte ad un pericolo di grave danno alla sua persona o alla persona di un terzo e non ha altra possibilità (per salvarsi dal pericolo) che quella di commettere un fatto previsto dalla legge come reato, è autorizzato a commetterlo a condizione che non abbia volontariamente cagionato il pericolo.
Esempi dello stato di necessità: il naufrago che colpisce un altro naufrago per attaccarsi ad una scialuppa; l’alpinista che taglia la corda che lo lega al compagno sospeso nel vuoto.

Art. 55 – ECCESSO COLPOSO – Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Si tratta di una particolare ipotesi di errore sulle scriminanti*, cioè di una situazione nella quale, per colpa, si superano i limiti stabiliti dalla legge. E’ il caso di chi, a causa di un errore di valutazione, uccide quando per difendersi era sufficiente percuotere. Ci sono due tipi di eccesso colposo: il primo si ha quando il soggetto eccede perché valuta erroneamente la situazione di fatto (l’errore cade in una fase antecedente all’esecuzione); il secondo si verifica quando il soggetto, valutata la situazione di fatto, per imprudenza, imperizia o negligenza nell’attività esecutiva, eccede producendo un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare.

Art. 581 – PERCOSSE – Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Non è necessario che la percossa determini una sensazione dolorosa, ma che dalla percossa non derivi una malattia, altrimenti ricorre il delitto di lesioni. Per malattia si intende: qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche (ecchimosi, contusioni). La malattia si esaurisce solo con il perfetto riequilibrio della salute.

Art. 582 – LESIONI PERSONALI – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti preveduti dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate al numero1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Oggetto giuridico è l’incolumità individuale. Il reato si consuma con il verificarsi della malattia e quindi dell’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo.

Attenzione: questo tipo di reato viene meno qualora la condotta lesiva sia posta in essere nell’esercizio di attività sportive. Durante un combattimento agonistico, infatti, il soggetto che ha subìto le lesioni non può denunciare il suo rivale.

Art. 583 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni.
2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:

1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) La perdita di un senso;
3) La perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 584 – OMICIDIO PRETERINTENZIONALE – Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Si tratta di un reato di evento in quanto consiste nella morte non voluta di un soggetto (preterintenzione*), dopo aver commesso atti diretti a ledere o percuotere.

Art. 588 – RISSA – Chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino a €.309. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo una rissa.

Attenzione: l’attenuante della provocazione è normalmente inapplicabile al reato di rissa in quanto la provocazione fra i soggetti è reciproca; non è applicabile neppure la legittima difesa perché i soggetti coinvolti sono animati dall’intento di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono sottoposti.


TERMINOLOGIA

*Scriminante: causa che giustifica la commissione di un reato
*Preterintenzione: che va aldilà dell’intenzione
*Cagionare: provocare
*Oggetto giuridico: oggetto tutelato dalla legge


Ultima modifica di Frate Gaudenzio il Lun 26 Gen 2009-19:26 pm, modificato 1 volta in totale
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MiFo
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Interessante... :renske:

Una frase però presente nel testo originale mi lascia quantomeno perplesso:
Attenzione quindi: prima di combattere è opportuno valutare bene la situazione. Solo quando è a rischio la nostra incolumità (o l’incolumità di terze persone) e non esiste alcuna possibilità di evitare lo scontro bisogna difendersi in maniera aggressiva e spietata.

Non per dire ma sembra quasi (o meglio, può essere inteso da qualche idiota come) un invito all'aggressione di chiunque "minacci" un individuo in grado di difendersi. Amore
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Frate Gaudenzio
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Il testo è stato da me redatto e fa parte della sezione di un sito sulle arti marziali, relativamente agli aspetti legali della difesa personale.

Ultima modifica di Frate Gaudenzio il Mer 28 Gen 2009-10:59 am, modificato 2 volte in totale
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Ah... la fonte da cui è preso il testo l'avevo aggiunta apposta (quantomeno per correttezza bisogna sempre indicare CHI si cita Indifferente).

L'articolo originale e i commenti sono a cura di tale dottor Pasquale Mazzitelli, il sito di provenienza è questo: http://www.wtpentagymteam.it/legge.htm

PS: sicché questo testo è tuo? e quel "io non la visualizzo" che significa, di grazia?


Ultima modifica di MiFo il Lun 26 Gen 2009-19:31 pm, modificato 1 volta in totale
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

L'avevo in formato Word

Ultima modifica di Frate Gaudenzio il Mer 28 Gen 2009-11:00 am, modificato 2 volte in totale
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Bastava dirlo subito.

Ah, quel "io [quella frase] non la visualizzo" cosa vorrebbe dire, di grazia?
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Frate Gaudenzio
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Il testo integrale è quello che leggi nel sito. Ho tagliato le parti relative alla pratica del combattimento che non mi sembravano necessarie.
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MiFo
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

E ci mancherebbe, già noi (intendo la categoria dei collezionisti e/o appassionati dei coltelli) siamo sempre additati come dei criminali... :-D
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Frate Gaudenzio
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MessaggioInviato: Lun 26 Gen 2009-19:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Per non parlare poi degli appassionati e detentori di armi!!!!

Ultima modifica di Frate Gaudenzio il Mer 28 Gen 2009-11:01 am, modificato 1 volta in totale
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MessaggioInviato: Mar 27 Gen 2009-13:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Non sono un moderatore, ma non torniamo sempre sulle stesse considerazioni sull'ingiustizia del corpus legislativo italiano in materia di armi. Dai, su... Cinesino
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katsumoto
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MessaggioInviato: Mar 27 Gen 2009-14:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

CryingFreeman2 ha scritto:
Non sono un moderatore, ma non torniamo sempre sulle stesse considerazioni sull'ingiustizia del corpus legislativo italiano in materia di armi. Dai, su... Cinesino


già... e anche l'argomento della legittima difesa è stato trattato più e più volte (e quasi sempre non è finito bene)
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-11:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione

LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!
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Nolimits80
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-11:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Gia... si potrebbe fare una sezione apposita del forum Sulle leggi ecc... almeno si vedono le discussioni già fatte subito, e aggiornare con novità, poi se il topic degenera si modera Cinesino
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katsumoto
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-13:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Frate Gaudenzio ha scritto:
LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!


occhio che scrivere tutto in maiuscolo su un forum equivale ad urlare e quindi di solito è cosa poco gradita
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MiFo
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-13:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Bbboni, state bbboni... che sennò incomincio a "potare" qualche messaggio. Occhiolino Soddisfatto
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red.warrior
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-16:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

molto interessante questo argomento ... una domanda ke mi sono sempre fatto è questa : se dei ladri ti entrano in casa, ti minacciano e roba varia.. se prendi un coltello da cucina e li ferisci ( o li uccidi ).. la legge come si comporta?? (è un esempio banale Risatina però ....)
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MiFo
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-16:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Se si può dimostrare che l'intruso era armato e stava aggredendo, allora ci sono gli estremi per la legittima difesa, MA: la reazione di difesa deve essere tale da non sconfinare nell'eccesso di legittima difesa, che in pratica viene trattato come omicidio o tentato omicidio (ovviamente in relazione ai casi).
In sostanza, se si viene minacciati di essere presi a pugni, o il malfattore ha "solo" un temperino in mano, squarciargli il torace a suon di rivoltellate è ampiamente eccessivo.
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red.warrior
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-17:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

be essere pistato a calci e pugni io lo vedo uguale ad essere minacciato con un coltello... pultroppo quello ke hai scritto tu è giusto...
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Frate Gaudenzio
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-18:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Come già specificato nel topic la proporzione va formulata non solo non solo con riguardo al rapporto tra mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e mezzi offensivi, ma anche con riguardo alla proporzione tra male minacciato e male inflitto (principio del bilanciamento degli interessi). La proporzionalità esiste se il male provocato dall’aggredito risulta essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subìto.

Esempio banale: un uomo di 2 metri per 150 kg entra in un appartamento, vi trova una donna e comincia a strangolarla tenendola ferma contro un muro. Lei vedendosi perduta estrae un revolver che aveva nei pantaloni e lo uccide. Si configura la legittima difesa.

Invece nel caso in cui tentano di rubarti il portafogli sotto la minaccia di un coltello e tu uccidi l'individuo a mani nude, allora ecco che non può configurarsi (secondo la legge italiana!!) la legittima difesa perchè c'è sproporzione tra male minacciato (rubare un oggetto) e male inflitto (perdita della vita)


Ultima modifica di Frate Gaudenzio il Mer 28 Gen 2009-19:23 pm, modificato 1 volta in totale
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MessaggioInviato: Mer 28 Gen 2009-19:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Si ma strattamente moderato e facile degenerare su quest'argomento sai e difficile non ripetersi
Ciao
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felix7
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MessaggioInviato: Gio 29 Gen 2009-1:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Vomitron ha scritto:
o il malfattore ha "solo" un temperino in mano, squarciargli il torace a suon di rivoltellate è ampiamente eccessivo.


...leathernecks, Marines con fucili e pistole VS filippini con maceti e spade...
...interessante anche la storia del .45ACP
(chi cerca trova Cinesino )

Considerata la velocita' con cui un aggressore, armato con un' arma da taglio, puo' coprire la distanza tra lui e la vittima (brevissimo tempo in cui la vittima se armata di pistola, dovrebbe riuscire "sotto stress" a estrarre e a puntare "almeno istintivamente" il criminale), la distanza è una falsa sicurezza (anche ad alcuni poliziotti in USA insegnano a sfruttare degli ostacoli fisici, eventualmente presenti nell' ambiente, se devono controllare un sospetto, che potrebbe attaccarli con un' arma da taglio, cioe' mettere tra loro e il sospetto un ostacolo: muretto basso , ringhiera, mobile...) ... ma bisognerebbe valutare caso per caso, ci sono tante variabili da considerare, senza pregiudizi e soprattutto scenette "da duello" alla Indiana Jones in mente.
Comunque davanti a un pericolo di morte o lesioni gravi (non parlo di qualche ematoma, parlo di restare paralizzati, avere il cranio fratturato a suon di percosse da un criminale...): "problem number 1: is saving your life... problem number 2: is everything else..." (lo diceva qualcuno molto famoso J.C., anche se non ricordo le esatte parole)

Questo non vuol dire, che non bisogna stare attenti all' eccessivo uso della forza, la difesa deve essere commisurata al tipo di minaccia (secondo me si da troppo peso ai mezzi impiegati e a fisime sulla corporatura della vittima e dell' aggressore); comunque la fuga, se è possibile, è sempre meglio della difesa (...e difendersi senza armi è dura).
Inoltre se uno ha la sfiga di avere i ladri in casa, la cosa migliore è barricarsi in una stanza, chiamare la Polizia-Carabinieri e aspettare, quindi niente idee da "sunday Seals", anche se uno detiene legalmente un' arma da fuoco (o ha sotto mano un coltello), deve essere l' ultima disperata opzione, in caso di massimo pericolo per la propria vita o quella dei propri familiari.
Allo stesso tempo, trovo anche abbastanza schifoso e superficiale (non mi riferisco ad altri forumiti, è un discorso generale), eticchettare le persone che legalmente detengono armi, come persone violente o aggressive; personalmente un civile che deteniene un' arma da fuoco e ha la preparazione tecnica e l' equilibrio mentale necessari, non dovrebbe essere giudicato negativamente a priori.

Non invidio il lavoro dei giudici Cinesino , effettivamente non è semplice giudicare un' aggressione, soprattutto con "l' avvelenamento" proveniente da Hollywood e dai media, è un lavoro impegnativo.

Spero di essere riuscito a esprimere la mia piccola e semplice opinione a riguardo, senza fraintendimenti e senza dire "rambate".
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felix7
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MessaggioInviato: Gio 29 Gen 2009-1:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Un' altra cosa per quanto riguarda la difesa tramite coltello, il coltello è un' arma da contatto, vuol dire che se la vittima puo' ferire l' aggressore a corta distanza, corre anche enormi rischi di subire a sua volta ferite da taglio (scordatevi i tagli superficiali che si vedono nei film, la realta' è diversa), nel caso che anche il criminale sia dotato di un coltello.
Piu' uno studia il maneggio marziale di un coltello (e in generale delle armi da taglio e i bastoni) è piu' vorrebbe stare lontano da un' aggressione all' arma bianca, molto lontano.
Le arti marziali sono l' esatta nemesi delle menate Hoollywoodiane, permettono di migliorare il proprio equilibrio psicofisico e di depurare la mente da tutti gli stereotipi-preconcetti della societa' moderna, in ambito difensivo.
Se uno sa difendersi con un' arma bianca/da fuoco, ha sicuramente piu' probabilita' di sopravvivere durante un' aggressione, ma questo non deve dare un finto senso di sicurezza, si tratta di probabilita', preparazione e anche fortuna (anche un esperto marzialista potrebbe essere sopraffatto da un criminale, che non ha mai preso una lezione di arti marziali in vita sua).
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